Ai giovani n cerca di occupazione offriamo un percorso in:
APPRENDISTATO ARTICOLO 44
Apprendistato professionalizzante
A chi è diretto?
A soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dai 17 anni.
Quanto dura?
Minimo 6 mesi e massimo 3 anni, con estensione a 5 anni per le professioni artigiane. Tale durata può essere ridotta dall’azienda in base all’esperienza professionale già maturata dal giovane o alla sua partecipazione a percorsi formativi.
Come viene formalizzato?
Il contratto di assunzione prevede la stesura del Piano Formativo Individuale, il documento che definisce il percorso formativo dell’apprendista reso esplicito per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Il PFI deve contenere:
- i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor o referente aziendale;
- l’esperienza pregressa dell’apprendista, completa delle eventuali competenze già acquisite;
- l’indicazione del profilo professionale o formativo di riferimento, con gli obiettivi da conseguire espressi in termini di conoscenze e competenze, in accordo con il Quadro Regionale degli Standard Formativi di Regione Lombardia;
- le modalità di articolazione e di erogazione della formazione.
Sarebbe auspicabile che l’azienda si occupasse di aggiornare il PFI coerentemente con il percorso formativo e professionale dell’apprendista.
Quanto dura la formazione? Come viene retribuita?
La formazione è relativa a competenze trasversali e tecnico professionali;
monte ore | ||
Moduli trasversali | Correlato al titolo di studio:
» licenza media: 120 ore » qualifica/diploma: 80 ore » laurea: 40 ore |
Possibilità di finanziamento pubblico disciplinato dalle Regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili |
Moduli professionalizzanti | Correlato a profilo e mansione; indicato nel CCNL di riferimento (per una media di 80 ore annue) | A carico dell’azienda; possibilità di finanziamento tramite fondi paritetici interprofessionali (se previsto dal singolo Fondo) |
Durante le ore di formazione esterna l’apprendista viene retribuito normalmente, come se fosse presente in azienda.
APPRENDISTATO ARTICOLO 45
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
A chi è diretto?
A soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Quanto dura?
Fermo restanti le disposizioni generali, la durata del periodo di apprendistato di III livello è stabilita dagli accordi tra le Regioni e le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca coinvolte.
Come viene formalizzato?
In assenza di regolamentazioni regionali specifiche, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è istituita grazie ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Quanto dura la formazione? Come viene retribuita?
La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di III livello deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce anche il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro, a seconda del numero di ore di formazione svolte in azienda.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta a meno che il CCNL di riferimento non preveda diversamente.