Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Inoltre:
Classe dimensionale | Numero max apprendisti | Dettagli |
<3 dipendenti | 3 | |
<10 dipendenti | Uguale al numero di dipendenti | |
>=50 dipendenti | Rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate | L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata all’aver mantenuto in servizio nell’arco dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 20% degli apprendisti assunti, salvo se diversamente indicato dai CCNL. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. |
Le disposizioni citate non si applicano alle imprese artigiane, per le quali il limite è:
- da 9 a 13 apprendisti per le imprese che non lavorano in serie:
- da 5 a 8 apprendisti per imprese che lavorano in serie.
- da 16 a 24 apprendisti per le imprese artigiane che effettuano lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
- da 5 a 9 apprendisti per le imprese edili.