Fondazione Luigi Clerici aiuta i giovani a trovare lavoro e ad incentivare le aziende ad inserire nel proprio organico nuove persone.
CON FONDAZIONE LUIGI CLERICI PUOI.
APPRENDISTATO DI I LIVELLO – Art. 43:
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
APPRENDISTATO DI II LIVELLO – Art. 44:
Apprendistato professionalizzante
APPRENDISTATO DI III LIVELLO – Art. 45:
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
NORMATIVA
A partire dalla sua entrata in vigore, il riferimento normativo per la disciplina del contratto di apprendistato è il decreto D.L 81/2015 (il cosiddetto Jobs Act), che abroga il D.L. 167/2011 e i precedenti.
Linee generali:
Il contratto di apprendistato:
- è stipulato in forma scritta;
- contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale;
- ha una durata minima non inferiore a 6 mesi;
- prevede una declinazione settoriale disciplinata dai singoli CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se nessuna delle parti recede al termine del periodo di apprendistato.
Caratteristiche salienti:
- presenza di un tutore o referente aziendale;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite i fondi paritetici interprofessionali
- possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quanto previsto una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni;
Gli apprendisti vengono tutelati al pari degli altri lavoratori in merito a malattie, infortuni sul lavoro, maternità, invalidità, assegni familiari e indennità di disoccupazione.